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CODICE DEONTOLOGICO


  Il Chimico deve considerare l'Ordine in cui e' iscritto l'esclusivo Ente che possa e debba tutelare la sua attivita' professionale, che difenda i diritti della categoria, la dignita' e il prestigio della professione; non dovra' mai esimersi dal fornire all'Ordine le notizie e le documentazioni che gli venissero richieste.

  L'opera del Chimico, sia esso libero professionista o dipendente da amministrazioni pubbliche o private, deve essere basata su principi di dignita' professionale e quindi di integrita' morale, di obiettivita' e di lealta'. Cio' sia nei rapporti con estranei che in quelli con i Colleghi.

  Il Chimico dovra' evitare di pubblicare note riferentesi a studi e ricerche originali su quotidiani o su periodici di cultura generale per non provocare inesatte interpretazioni e critiche infondate.

  Per dignita' professionale e per rispetto dei diritti dei Colleghi, il Chimico non accettera' compensi inadeguati al lavoro compiuto o inferiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali; in casi non previsti dal tariffario dovra' consultare il Consiglio dell'Ordine.


Rapporti con clienti o con superiori


  Il Chimico non deve assumere incarichi di lavori in specializzazioni che esulino dalla sua competenza.

  Il Chimico incaricato di ricerche atte a proporre invenzioni o progetti originali, o a portare perfezionamenti in processi noti, deve accordarsi col committente sui suoi doveri ed i suoi diritti.

  Il Chimico deve osservare la piu' rigorosa riservatezza su quanto costituisce segreti di fabbrica o di laboratorio, e deve esigere dai suoi dipendenti il segreto su quanto di riservato vengono a conoscere sul lavoro.

  Se il committente vuole imporre al Chimico l'intervento di persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilita', il Chimico potra' sospendere le proprie prestazioni precisando per iscritto le proprie ragioni.


Rapporti con i colleghi


  Il Chimico, se richiesto potra' sostituire nel lavoro un Collega impedito da motivi legittimi, previ accordi e consultazioni sul Collega stesso; se pero' cio' non e' possibile, deve avere il benestare dall'Ordine.

  Nell'esprimere il proprio parere sull'opera di Colleghi dovra' farlo obiettivamente in linea scientifica o tecnica, evitando apprezzamenti che possono ledere la dignita' ed il decoro di altri professionisti. Eventuali contrasti professionali dovranno esser conciliati con obiettivita' ed equilibrio: in caso di mancato accordo si fara' ricorso al giudizio dell'Ordine professionale competente.

  La solidarieta' con i Colleghi dovra' manifestarsi anche facendo attribuire il giusto merito di un lavoro al suo effettivo autore, e proponendo con riservatezza aiuto e assistenza singola e collettiva al Collega bisognoso, al quale dovra' essere prestato anzitutto il miglior conforto morale.


Ordine dei Chimici della Calabria - sede di Reggio Calabria, Italia - WebProject: Maurizio CAMPOLO