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REGOLAMENTO


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...Omissis...


Art. 4

Per essere iscritti nell'albo dei chimici à necessario:
  • a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l' Italia;
  • b) godere dei diritti civili e non essere incorso in alcuna delle condanne, di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
  • c) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico salvo le disposizioni degli articoli 19 e seguenti. In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5

La domanda per l' iscrizione à diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, à redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:
  1. atto di nascita;
  2. certificato di residenza;
  3. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
  4. certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'ltalia;
  5. certificato dell'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), ovvero di diploma di laurea, nei casi previsti dagli articoli 19 e seguenti.

Art. 6

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma à consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione precedente.

Art. 7

Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.I suddetti impiegati nei casi in cui sia ammessa la loro iscrizione nell'albo, sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l'iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8

L'albo, stampato a cura del Comitato, dev'essere comunicato alla Cancelleria della Corte d'Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al pubblico ministero presso le autorit? giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.Agli uffici, ai quali deve trasmettersi l'albo, al termine del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchà di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.

Art. 10

La cancellazione dall'albo oltre che per motivi disciplinari, visto l'articolo seguente, à pronunciata dal Comitato, d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:
  • a) di domanda o dimissioni dell'iscritto;
  • b) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
  • c) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11

Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione sono:
  • a) L'avvertimento;
  • b) la censura;
  • c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
  • d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento à dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di un ufficio giudiziario.Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro, che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12

L'istruttoria che prevede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio. Il Presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell' incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nà giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe l' iscrizione, à sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14

Colui che à stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione à avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, l' iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall' albo. Se la domanda non à accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell' articolo seguente.

...Omissis...


Art. 16

Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidati dall' autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell' albo dei chimici, salvo il disposto dell' art.7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell' albo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  • a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;
  • b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;
  • c) che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.
In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti all'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.

Art. 17

Spetta all'Associazione sindacale:
  • a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
  • b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministero per l'Interno di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;
  • c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto attiene alle spese occorrenti per la tutela dell'albo e la disciplina degli iscritti.
L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

...Omissis...


Art. 19

Hanno diritto ad essere iscritti nell' albo tutti coloro che ottennero, in una Regia Università od Istituto Superiore del Regno, il diploma di laurea in chimica, o in chimica farmaceutica o in chimica industriale, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, attribuivano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all' esercizio professionale.



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