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In virtù del DL 172/2021 ad integrazione della documentazione prevista è altresì necessaria per l’iscrizione per i nuovi iscritti la certificazione di avvenuta vaccinazione o altra documentazione che attesti la regolarità della posizione vaccinale, in quanto professionista sanitario, rilasciata dal medico, non è sufficiente autocertificazione.

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Info: si avvisa che la scadenza tassativa per la cancellazione dall’Albo è fissata al 30 settembre di ogni anno.

“Le domande di cancellazione DEVONO ESSERE INVIATE CORREDATE DI QUANTO NECESSARIO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO. Le domande inviate oltre tale termine non saranno considerate utili per l’anno immediatamente successivo, in quanto fuori termine. SI PRECISA CHE AFFINCHÉ LA DOMANDA POSSA ESSERE VALIDA OCCORRE VERIFICARE CHE LA DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI SIA CORRETTA E VERITIERA, IN CASO DIVERSO NON POTRA’ ESSERE ACCOLTA SINO ALLA DEFINIZIONE dello stato debitorio, salvo che sia regolarizzato entro il predetto termine del 30 settembre.

In seguito alla pubblicazione dei seguenti:

* Legge 11 gennaio 2018 n°3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza danitaria del Ministero della Salute”

* Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 recante “Ordinamento della professione di Chimico e Fisico” pubblicato in G.U. 128 del 5 giugno 2018

* Regolamento di attuazione del decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in GU n° 128 del 05 06 2018

 l’Ordine Regionale dei Chimici della Calabria è diventato Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria.

La modulistica di seguito riportata  è in continuo aggiornamento, in attesa della pubblicazione dei prossimi e imminenti decreti attuativi e delle disposizioni della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici, soprattutto in merito alla Formazione Professionale Continua e all”Esame di Abilitazione all’esercizio della Professione di Chimico e Fisico.

L’Albo è composto da quattro sezioni:  Sezione A- Chimica; Sezione B – Chimica; Sezione A – Fisica; sezione B – Fisica

In accordo con le Norme Transitorie (Articolo 6 Comma 4 del Decreto del Min.Sal. del 23.03.2018) è attualmente possibile iscriversi nelle rispottive Sezioni se in possesso di particolari requisiti (ad es. 5 anni di comprovata attività come professore/ricercatore universitario, dipendente/dirigente comparto sanità o altri comparti nel profilo professionale di Chimico/Fisico)

I Chimici già iscritti all’Albo  alla data del 5.6.2018 sono confluiti nelle rispettive sezione A e Sezione B – Chimica, conservando il proprio numero di iscrizione.

Per qualsiasi dubbio o necessità vi invitiamo a scriverci su info@ordinechimicicalabria.it

Inoltre si informa che è necessario essere in possesso del green pass fino al 31.12 per tutti i professionisti sanitari in quanto devono essere in regola con l’obbligo vaccinale

Istruzioni: Per l’invio della domanda di iscrizione precisiamo che l’istanza ed i relativi documenti vanno rispediti con istanza compilata e sottoscritta digitalmente all’indirizzo pec: ordine.calabria@pec.chimici.org, in mancanza di firma digitale gli stessi possono essere anticipati via pec, però successivamente devono essere spediti a mezzo raccomandata all’indirizzo della sede dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, Via Della Ginestra 19 – 89128 Reggio Calabria. Si ricorda di compilare correttamente l’indicazione del destinatario dell’istanza che è il Presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria.

Modelli di domanda

  • Attività Professionale
    • Iscrizione Sezione Chimico e Iscrizione Sezione Fisico all’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria – Si ricorda che ai fini dell’iscrizione è necessario firmare e allegare anche i moduli, contenuti nel file zip, relativi alla Privacy per la Federazione Nazionale e per l’Ordine Territoriale –
    • Trasferimento presso altro Albo.
    • Cancellazione dall’Albo.

I Professionisti Chimici e Fisici, essendo Professioni Sanitarie, hanno l’obbligo di acquisire 150 ECM per ogni triennio formativo. Per il regolamento completo si rimanda al sito dell’Agenas:  https://ape.agenas.it/

La posizione rispetto all’assolvimento dell’obbligo formativo può essere verificata accedendo al Cogeaps con le proprie credenziali, link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot